Gli assegni familiari previsti dalla legge sono di tre tipi: assegni per i figli, di formazione o di nascita e adozione. Vediamo chi ha diritto e a quanto ammontano.
Gli assegni familiari sono aiuti finanziari versati per agevolare e compensare i costi rappresentati da uno o più figli all’interno di una famiglia. In Svizzera esistono tre diversi tipi di assegni familiari:
- assegno per i figli, dalla nascita fino al 16° anno di età o all’acquisizione da parte di questo dell’assegno di formazione;
- assegno di formazione, concesso fino alla conclusione della formazione – al più tardi 25 anni di età – a partire dall’inizio della formazione post-obbligatoria (al più presto 15 anni) o dai 16 compiuti per chi frequenta ancora la scuola dell’obbligo;
- assegni di nascita o di adozione, se previsti nel Cantone.
Importi degli assegni familiari in Svizzera
L’importo per gli assegni familiari varia da un cantone all’altro, ma ammonta almeno a 200 CHF al mese per l’assegno per i figli e 250 CHF al mese per l’assegno di formazione. I cantoni possono prevedere degli importi più elevato.
L’assegno familiare è previsto anche per i lavoratori a tempo parziale, purché il reddito soggetto all’AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) ammonti almeno a 592 franchi al mese o 7170 franchi all’anno.
Altrimenti se l’AVS risulta al di sotto della soglia la domanda può essere presentata per persone prive di attività lucrative, le quali ne hanno diritto se adempiono alcune condizioni:
- il domicilio in Svizzera di chi presenta la domanda;
- essere riconosciuti quali persone senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS;
- avere un reddito imponibile al massimo di 43 020 franchi all’anno.
Chi ha diritto all’assegno familiare?
Hanno diritto all’assegno familiare:
- i lavoratori salariati e i lavoratori indipendenti domiciliati in Svizzera che realizzano un reddito di almeno 592 franchi al mese;
- il patrigno e la matrigna - se il figlio è nella loro economia domestica o vi ha vissuto fino alla maggiore età;
- i genitori affilianti, che hanno diritto agli assegni per gli affiliati che vivo in modo durevole nella loro economia domestica;
- le madri disoccupate che percepiscono indennità di maternità, dal 1° agosto 2020 hanno diritto agli assegni familiari purché nessun altra persona abbia già assegni familiari sul figlio.
Chi non ha diritto agli assegni familiari?
Non sono riconosciuti i concubini, la legge non prevede la possibilità di percepire assegni familiari per i figli dei concubini. E non sono previste le persone disoccupate che percepiscono l’indennità contro la disoccupazione, a questi infatti si aggiunge un supplemento, corrispondente all’importo dell’assegno per i figli o per la formazione del cantone di domicilio, nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD). In caso di disoccupazione però non viene versato l’assegno di nascita o di adozione.
Come richiedere gli assegni familiari in Svizzera
Per ottenere gli assegni familiari, è necessario fare apposita domanda in quanto non vengono corrisposti automaticamente. Nel caso foste lavoratori in Svizzera già da qualche mese/anno e non l’aveste richiesti, nessun problema, in quanto la richiesta ha azione retroattiva per un periodo di cinque anni al massimo.
Per fare domanda le modalità sono diverse a seconda della tipologia di lavoratore:
- I lavoratori dipendenti devono presentare domanda al proprio datore di lavoro che a sua volta invia la richiesta alla propria cassa di compensazione per assegni familiari. Se la domanda viene accolta, il datore di lavoro versa gli assegni mensilmente insieme allo stipendio.
- I lavoratori indipendenti fanno domanda di assegni familiari direttamente alla propria cassa di compensazione per assegni familiari.
- Le persone prive di attività lucrativa fanno domanda alla cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, gestita dalla cassa cantonale di compensazione AVS.
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