Nonostante le annunciate riaperture del prossimo lunedì 26 aprile, in Italia si attende la quarta proroga dello stato di emergenza da inizio pandemia. Quali sono le differenze tra lo stato di emergenza italiano e la legge Covid-19 in Svizzera?
In Italia sono state annunciate le prime riaperture, dopo le restrizioni e l’annullamento delle zone gialle, a partire dal prossimo lunedì 26 aprile, ma nonostante questo piccolo ritorno alla normalità si attende la quarta proroga – da inizio pandemia – dello stato di emergenza, al momento previsto fino al 30 aprile. Le ipotesi sono per una proroga fino al 31 Luglio o addirittura fino all’autunno (settembre - ottobre). La decisione ufficiale arriverà tra domani e dopodomani insieme al calendario per le prossime aperture.
Cos’è lo stato di emergenza in Italia?
Quando parliamo di stato di emergenza ci riferiamo ad una particolare condizione giuridica che si può attivare al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali, quando è necessario agire con urgenza e con poteri straordinari. Lo stato di emergenza nazionale può essere esteso per un massimo di 12 mesi, prorogabili di altri 12. Fino alla pandemia da Covid-19 lo stato di emergenza era stato utilizzato esclusivamente per porzioni di territori e per lo più in seguito a eventi straordinari di carattere naturale, come alluvioni e terremoti, invece dallo scorso marzo per la prima volta è stato esteso all’intera penisola. I dati della protezione civile italiana stimano che dal 2013 ad oggi lo stato di emergenza sia stato attivato 127 volte.
Differenze con la legge Covid-19 in Svizzera
In Svizzera non è stato chiamato lo stato di emergenza, ma il Consiglio Federale ha approvato la legge Covid-19, in vigore dal 26 settembre 2020. La legge sarà valida fino al 31 dicembre 2031 e sarà automaticamente abrogata il 1 gennaio 2032.
La legge Covid-19 disciplina competenze speciali spettanti al Consiglio federale per contrastare l’epidemia della Covid-19 e per far fronte alle eventuali ripercussioni di questa a livello sociale ed economico. Ad esempio all’interno della Legge (art.6a) è stata prevista la base legale per il successivo sviluppo del certificato Covid - unico e non falsificabile- e, inoltre, sta attivamente collaborando al progetto «Green Pass», in modo da ottenere un certificato Covid unitario, riconosciuto a livello internazionale e non falsificabile che attesti l’avvenuta vaccinazione, la negatività del tampone oppure ancora la guarigione dalla Covid-19.
Inoltre la legge prevede un quadro di interventi e provvedimenti in diversi ambiti a partire da quello sanitario, articolo 3, in cui è prevista la possibilità di obbligare fabbricanti e distributori nonché strutture sanitarie a notificare le scorte di agenti terapeutici e dispositivi di protezione e altro materiale utile ai fini dell’assistenza sanitaria.
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