Grazie al nuovo Codice di procedura civile, a partire da gennaio i giudici potranno impiegate videoconferenze e teleconferenze nei processi civili. Allo studio i dettagli tecnici.
La tecnologia entra in tribunale: ragionare su chi ha fatto cosa, in quale modo e con quali conseguenze sarà presto molto più facile e "snello" che in passato. Il prossimo gennaio entrerà infatti in vigore il Codice di procedura civile rivisto che permette ai giudici di impiegare videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze nei procedimenti civili. Entro il 22 maggio si deciderà nei dettagli a quali condizioni.
L’udienza su uno schermo
Di certo c’è che il Codice consentirà ai giudici di eseguire oralmente, a determinate condizioni, atti processuali orali, come udienze, audizioni e interrogatori, mediante videoconferenze e in circostanze particolari, ad esempio in caso di urgenza, teleconferenze. I giudici potranno inoltre collegare online ai procedimenti singole persone coinvolte. Occorrerà però rispettare determinate condizioni tecniche e garantire gli standard in materia di protezione e sicurezza dei dati.
I requisiti necessari
Affinché la videoconferenza o la teleconferenza si svolga correttamente e senza interruzioni, sia i giudici sia le persone coinvolte nel procedimento dovranno disporre dell’infrastruttura necessaria. Si tratta, nello specifico, di un software, di un hardware e di un collegamento Internet adeguati, che dovranno trovarsi in un ambiente dove si possa garantire un’esecuzione e una partecipazione indisturbate.
Il "problema" della privacy
Per ragioni di protezione e di sicurezza dei dati, l’impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva dovrà altresì soddisfare determinate prescrizioni; per la trasmissione, che dovrà essere sempre cifrata, occorrerà in particolare utilizzare esclusivamente server che si trovano in Stati con un adeguato livello di protezione dei dati. Il giudice garantirà inoltre che l’atto processuale sia seguito unicamente dalle persone autorizzate e che si svolga in modo corretto. Soltanto lui o un terzo da lui incaricato potrà registrare l’atto processuale. Dovrà essere possibile farvi assistere anche il pubblico, previa iscrizione.
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