Referendum cantonale del 30 ottobre e riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione. Ecco cosa c’è da sapere

Chiara De Carli

26/10/2022

26/10/2022 - 11:46

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Approvando la modifica degli articoli costituzionali, la competenza in materia di protezione di minori e adulti in difficoltà passerà in mano ai tribunali cantonali.

Referendum cantonale del 30 ottobre e riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione. Ecco cosa c'è da sapere

Domenica 30 ottobre i ticinesi sono chiamati alle urne, per esprimersi su tre questioni. I primi due quesiti riguardano modifiche della Costituzione cantonale per le quali è obbligatorio indire un referendum, per accogliere o meno il benestare della popolazione. Il primo concerne il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni nella Costituzione e il secondo la Riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione. Il terzo tema verte, infine, sull’imposta di circolazione, in modo particolare l’iniziativa popolare “Per un’imposta di circolazione più giusta!” e il controprogetto del Gran Consiglio.

Riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione

Come anticipato, il secondo quesito riguarda ancora una volta la modifica della Costituzione. L’oggetto in votazione interessa la Riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione.
Tali istituzioni hanno per legge il compito di proteggere minori e adulti in difficoltà, possibile grazie alle cosiddette “misure di protezione”, che corrispondono per esempio a curatele, tutele, regolamentazione del diritto di visita, privazione dell’autorità parentale o collocamento in istituti per minorenni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Dal 1803, le attuali Autorità di protezione fanno capo ai Comuni. Con la modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, la competenza finora in mano alle Autorità regionali di protezione passerà alle nuove Preture di protezione ovvero ai tribunali cantonali.
Il referendum di domenica 30 ottobre è stato indetto a seguito della seduta del 21 giugno scorso, quando il Gran Consiglio ha approvato con 68 voti favorevoli e 1 astensione la modifica degli articoli costituzionali in questione.

Cosa richiede il quesito?

Sulla scheda sarà chiesto: “Volete accettare la modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per la riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione?”

Perché votare sì

Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di accettare la modifica della Costituzione cantonale. Per le istituzioni, il mutamento continuo della società impone un adeguamento ai bisogni dei cittadini sempre nuovi e differenti. Dunque, nell’ambito del diritto di protezione dei minori e degli adulti, la parte di popolazione da aiutare è sempre più eterogenea, con fragilità più complesse da gestire. Per questo la formazione delle Preture di protezione è da considerare come una naturale evoluzione dell’organizzazione attuale per rispondere al meglio ai bisogni di minori e adulti in difficoltà. Le attuali 16 Autorità di protezione prendono annualmente 11 mila decisioni, spiegano le istituzioni. Con le nuove Preture di protezione, dunque, sarà creata una struttura organizzativa equilibrata, omogenea e coordinata, in modo da poter fornire risposte precise e migliorando le tempistiche di evasione delle migliaia di decisioni rese.

Perché votare no

Votando la modifica degli articoli costituzionali si rischia di stravolgere gli equilibri tra Cantone e Comuni, apportando dei cambiamenti sostanziali in materia di competenze. Inoltre non sono ancora stati definiti i costi di questi enti.
Votando no si continuerà a garantire la vicinanza delle Autorità al territorio in cui operano, poiché la nuova organizzazione e il passaggio delle Autorità alla gestione cantonale si pongono in contrasto con questo principio.
Con la riforma i tribunali cantonali dovranno poi occuparsi di compiti amministrativi, questioni estranee ai compiti tipici di una corte. Approvandola dovranno prestare consulenza giuridica generale agli utenti, fornire supporto giuridico e amministrativo, nonché formativo ai curatori. Dovranno occuparsi dei contatti con cittadini e altre Autorità; verificare gli inventari di patrimoni e rendiconti; controllare e salvaguardare la custodia patrimoniale e degli affari con gli istituti finanziari; esercitare il controllo sull’investimento e sulla custodia dei beni; fornire consulenza e supporto ai curatori in materia di inventari, rendiconti e custodia patrimoniale dei beni della persona sottoposta alla misura della curatela. Insomma, cambiare l’etichetta da Autorità amministrativa ad Autorità giudiziaria, non basterà per migliorare efficienza e organizzazione. Piuttosto sarebbe necessario un intervento legislativo, senza la necessità di introdurre nuovi e costosi tribunali.

Cosa prevede l’Art. 36 della Costituzione del Canton Ticino

Art. 36:
Cpv 1 - Sono eletti dal Gran Consiglio:
a) i giudici del Tribunale d’appello;
b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;
c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;
d) i Pretori;
e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;
f) il Magistrato dei minorenni;
g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;
h) i giurati cantonali.
Cpv 2 -Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

Cosa prevede la sua modifica:
Art. 36 cpv. 1 lett. b, d, e, f
1- Sono eletti dal Gran Consiglio: (…)
b) il Presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e i giudici dei provvedimenti coercitivi;
(…)
d) i Pretori e i Pretori aggiunti; i Pretori di protezione, i Pretori di protezione aggiunti e i membri specialisti;
e) il Presidente, i Supplenti e i periti del Tribunale di espropriazione;
f) il Magistrato dei minorenni e il Sostituto Magistrato dei Minorenni.

Cosa prevede l’Art. 75 della Costituzione del Canton Ticino

Art. 75
Cpv 1 - La giurisdizione civile è esercitata:
a) dai Giudici di pace;
b) dai Pretori;
c) dal Tribunale d’appello.
Cpv 2 - Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.

Cosa prevede la sua modifica:
Art. 75 cpv. 1 lett. a, b
1 La giurisdizione civile è esercitata:
a) dalle Giudicature di pace;
b) dalle Preture e dalle Preture di protezione; (…)

Cosa prevede l’Art. 76 della Costituzione del Cantone Ticino

Art. 76
Cpv1 La giurisdizione penale è esercitata:
a) dal Tribunale penale di prima istanza;
b) dal Tribunale penale di seconda istanza;
c) dal Magistrato dei minorenni.
Cpv - 2 La legge disciplina la partecipazione dei giurati.
Cpv - 3 La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.

Cosa prevede la sua modifica
Art. 76 cpv. 1 lett. c
1 La giurisdizione penale è esercitata:
(…)
c) dalla Magistratura dei minorenni.

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