Questo strumento giuridico ha acquisito nella vita pratica, un’importanza sempre maggiore, sebbene il diritto svizzero non lo disciplini nello specifico.
In futuro sarà possibile costituire un trust anche secondo il diritto svizzero. Su mandato del Parlamento, il Consiglio federale ha proposto - su mandato del Parlamento - di introdurre l’istituto del trust, una novità per il Codice delle obbligazioni.
Cos’è un trust
Il trust è un istituto giuridico conosciuto originariamente soprattutto nel diritto anglosassone. Dall’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia sui trust, nel 2007, alcuni trust costituiti all’estero sono riconosciuti in Svizzera.
Questo strumento giuridico ha in tal modo acquisito nella pratica un’importanza sempre maggiore, sebbene il diritto svizzero non lo disciplini nello specifico.
La Convenzione dell’Aja all’articolo 2, ha stabilito che il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale, di cui si avvale il disponente (settlor), che trasferisce un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro, denominato trustee. Il trust ha in sé molteplici vantaggi. Ad esempio, i beni del trust costituiscono un patrimonio separato, con la conseguenza che non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor né da quelli del beneficiario,
Incarico di studio
Affinché gli attori in Svizzera non debbano ripiegare su trust stranieri, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale, con la mozione 18.3383, di creare le basi legali per un trust svizzero. Un’analisi d’impatto della regolamentazione ha confermato l’esigenza di un nuovo strumento per la strutturazione patrimoniale e la pianificazione successoria. Inoltre un trust svizzero creerebbe nel contempo nuove opportunità di impiego e commerciali, rafforzando la piazza economica Svizzera. L’introduzione di un diritto dei trust corrisponde inoltre a una tendenza internazionale.
Un nuovo strumento per l’amministrazione patrimoniale
Il trust è uno strumento flessibile: nel contesto familiare è spesso utilizzato per la pianificazione successoria, in particolare per consentire il trasferimento di un patrimonio da una generazione all’altra. È inoltre impiegato in ambito economico per preservare, amministrare o assicurare determinati beni, ad esempio per finanziare investimenti e transazioni.
Come per una fondazione, anche in un trust determinati beni sono segregati a favore di beneficiari e trasferiti a un amministratore particolare, il trustee, che li amministra e ne dispone nell’interesse dei beneficiari. Il trust ha una durata massima di 100 anni, ma può anche essere sciolto anticipatamente.
Adeguamento generale
Oltre alle nuove disposizioni sul trust nel Codice delle obbligazioni, diverse leggi federali vanno adeguate di conseguenza. In particolare occorre disciplinare espressamente nelle leggi fiscali il trattamento fiscale riservato al trust. Attualmente i trust sono tassati conformemente ai principi generali del diritto in materia fiscale e a due circolari. In concreto, il Consiglio federale propone di mantenere la prassi attuale e di applicare ai trust irrevocabili i cui beneficiari non hanno diritti fissi un’imposizione in linea di massima analoga a quella applicata alla fondazione.
In linea con gli standard internazionali, l’avamprogetto del Consiglio federale prevede anche obblighi speciali d’informazione e di documentazione a carico del trustee, il quale è tenuto anzitutto ad accertare gli aventi economicamente diritto. La proposta tiene quindi conto degli attuali impegni della Svizzera nella lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo nonché nell’ambito della trasparenza fiscale.
La consultazione sulle pertinenti modifiche di legge, avviata dal Consiglio federale nella seduta del 12 gennaio 2022, si concluderà il 30 aprile 2022.
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