Lunedì mattina il Dfe ha reso noto le aperture domenicali straordinarie, ricordando quali sono le regole da rispettare.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (Dfe) comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel prossimo periodo natalizio.
Le attività di tutto il cantone, potranno rimanere aperte domenica 11 e 18 dicembre, dalle 10 alle 18. Il Dfe ha ricordato, inoltre, le disposizioni della legge federale sul lavoro (LL) e della relativa ordinanza (OLL1) a cui le parti interessate devono prestare rigoroso rispetto.
Il lavoratore deve essere d’accordo
Ai sensi dell’articolo 19 cpv. 5 LL, il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 11 e/o 18 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.
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Supplemento salariale
Ai sensi dell’articolo 19, cpv. 3 LL, il lavoratore che viene occupato le domeniche 11 e/o 18 dicembre ha diretto a un supplemento salariale del 50% per le ore prestate.
Compensazione per lavoro domenicale
Ai sensi degli articoli 20 cpv. 2 LL e 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1, se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero. Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.
Occupazione dei lavoratori le domeniche 11 e 18 dicembre
Ai sensi dell’articolo 20 cpv. 1 LL, un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.
Lavoro straordinario
Ai sensi dell’articolo 25 cpv. 1 OLL1, la domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
Occupazione di giovani
Ai sensi dell’articolo 31 LL, i giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 11 e 18 dicembre.
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