Il Consiglio Europeo ha approvato l’aggiornamento delle norme che estendono gli obblighi di dichiarazione fiscale ai trasferimenti di crypto asset.
Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulla sua posizione relativa alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale sui ricavi derivanti da transazioni in cripto-attività.
Informazioni e trasparenza
Sarà quindi attivato uno scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali che dovranno essere fornite segnalando i fornitori di servizi di cripto-asset. Finora, la natura decentralizzata delle criptovalute ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire la conformità fiscale di questo sistema. La natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire un’efficace riscossione delle imposte.
Cripto attività
La direttiva del Consiglio europeo copre un’ampia gamma di cripto-attività, basandosi sulle definizioni stabilite nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) che il Consiglio ha adottato nei giorni scorsi. Anche i cripto-asset che sono stati emessi in modo decentralizzato, così come le stablecoin , inclusi i token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili (NFT), sono inclusi nell’ambito.
Norme da aggiornare
Il 27 novembre 2020 il Consiglio aveva approvato le conclusioni su una tassazione equa ed efficace in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell’UE e oltre. Il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente uso a livello mondiale di mezzi di pagamento e investimento alternativi, come le criptoattività e la moneta elettronica, possono compromettere i progressi compiuti negli ultimi anni in materia di trasparenza fiscale e comportare rischi sostanziali di frode fiscale, evasione fiscale ed evasione fiscale. Per questo ha ritenuto importante discutere a livello tecnico su come aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all’interno dell’UE ea livello globale al fine di affrontare questi potenziali rischi .
Obiettivi
L’8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale ( DAC8 ). Gli obiettivi principali della proposta legislativa sono i seguenti:
- estendere l’ambito dello scambio automatico di informazioni ai sensi del DAC alle informazioni che dovranno essere segnalate dai fornitori di servizi di cripto-asset sulle transazioni (trasferimento o scambio) di cripto-asset e moneta elettronica. L’estensione della cooperazione amministrativa a questa nuova area ha lo scopo di aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia.
- estendere il campo di applicazione delle attuali norme sullo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti persone facoltose, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni sui dividendi non detentivi e simili entrat , al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione fiscale e frode fiscale, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano tale tipologia di reddito;
- modificare una serie di altre disposizioni esistenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di segnalazione e comunicazione del codice fiscale (CIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di identificare i contribuenti interessati e di valutare correttamente le relative imposte, e di modificare le disposizioni DAC in materia di sanzioni che devono essere applicate dagli Stati membri alle persone per il mancato rispetto della normativa nazionale sugli obblighi di segnalazione adottata ai sensi della DAC.
Passi successivi
La presidenza del Consiglio ha dato priorità ai lavori con l’obiettivo di raggiungere un accordo da parte del Consiglio ECOFIN nella sessione di maggio.
Questa direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria ma alla procedura di consultazione . Ciò significa che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni ma non ha il potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. L’esito finale di questo processo legislativo è deciso dagli Stati membri in seno al Consiglio, all’unanimità .
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