Tra i provvedimenti messi in atto per arginare le ripercussioni economiche legate alla pandemia da Covid-19, il Consiglio Federale ha previsto anche indennità di perdita di guadagno. Vediamo come funziona
Il Consiglio Federale ha messo in atto una serie di provvedimenti, a partire dal 20 marzo, per attenuare le ripercussioni economiche legate alla diffusione e alle norme di contenimento del Coronavirus. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno. Vediamo insieme come funziona e chi ne ha diritto.
Indennità di perdita di guadagno: chi ne ha diritto in Svizzera
- I genitori che devono interrompere il lavoro perché non possono più contare sulla custodia dei figli da parte di terzi, come la scuola o le babysitter. Per ottenere l’indennità sono richiesti alcuni adempimenti: in primo luogo il soggetto deve essere genitore di uno o più figli al di sotto dei 12 anni di età, subire una perdita di guadagno in quanto deve appunto occuparsi della custodia dei figli e deve inoltre essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS – quindi avere domicilio in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in Svizzera – ed esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. L’indennità ammonta all’80% del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, per un massimo di 196 franchi al giorno.
- Chi deve interrompere l’attività lucrativa per via della quarantena. Ha diritto all’indennità chi si trova in quarantena su prescrizione medica o su ordine dell’autorità, per questo deve essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS – quindi avere domicilio in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in Svizzera – ed esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. L’indennità ammonta all’80 % del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, per un massimo di 196 franchi al giorno.
- I lavoratori (salariati e indipendenti) o coloro che hanno posizioni assimilabili a quelle di datore di lavoro che rientrano tra le persone particolarmente a rischio e quindi non possono esercitare la loro attività lucrativa da casa o possono farlo solo in parte interrompendo quindi l’attività. Anche per loro è fermo l’obbligo di essere assicurato/a all’AVS – quindi avere domicilio in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in Svizzera – ed esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. L’indennità ammonta all’80 % del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, per un massimo di 196 franchi al giorno.
- I lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che sono costretti a chiudere la propria impresa a causa di un provvedimento imposto dalle autorità cantonali o federali e subiscono per questo una perdita di guadagno. La diminuzione della cifra di affari richiesta è stata modificata più volte dal Parlamento: dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 deve essere stata almeno del 40 per cento, per quello dal 17 settembre al 18 dicembre 2020 almeno del 55 per cento.
- Tutti coloro che sono colpiti dal divieto di svolgere una o più manifestazioni a seguito delle decisioni prese dalle autorità cantonali o federali;
- Tutti coloro che devono limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di un provvedimento imposto dalle autorità cantonali o federali.
L’indennità è prevista anche per i frontalieri
Indennità per i frontalieri, se si lavora in Svizzera e si vive in un paese limitrofo si può aver diritto all’indennità prevista per i genitori o in caso di obbligo di quarantena, nella stessa misura e con le stesse condizioni di diritto degli altri aventi diritto. Se non può esercitare l’attività per altre ragioni, come la chiusura delle frontiere, non ha diritto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Iscriviti alla newsletter