Quali soni i Comuni italiani confinanti con il Cantone Grigioni, da considerarsi come Comuni di confine ai fini della tassazione svizzera per i lavoratori frontalieri?
Il Cantone dei Grigioni, a differenza del Cantone Ticino, non possiede una lista relativa all’elenco dei Comuni esteri compresi nella zona di 20 chilometri di distanza dalla quale provengono i lavoratori frontalieri fiscali.
A tal proposito è tuttavia importante precisare, in applicazione dell’Accordo tra Svizzera e Italia stipulato nell’anno 1974, relativo all’imposizione fiscale per i lavoratori frontalieri, che anche per i Grigioni è in vigore il principio secondo il quale sono da considerarsi Comuni di confine:
I Comuni italiani dai quali provengono i lavoratori frontalieri fiscali, distanti non più di 20 chilometri (da considerarsi in linea d’aria) dal confine del Cantone con il territorio della Repubblica Italiana.
Tutti i Comuni della Valtellina risultano compresi nella zona dei 20 chilometri
Eseguendo un rapido esame con la tecnologia a disposizione di tutti, si può facilmente comprendere che tutti i Comuni valtellinesi sono inclusi nella zona dei 20 chilometri relativa ai lavoratori frontalieri fiscali. Solamente i Comuni di Gerola e Perosina non sono compresi nel raggio di distanza dal confine svizzero di 20 chilometri.
Molti sono gli interrogativi riguardanti il fatto di come le autorità dei Grigioni non abbiano ancora provveduto a redigere una lista accurata dei Comuni di residenza riconosciuti dei lavoratori frontalieri fiscali.
La risposta è molto più semplice del previsto: le autorità fiscali dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, sono obbligati a fornire ogni anno a Berna, la lista completa del numero di tutti i lavoratori frontalieri tassati alla fonte e dei Comuni dai quali gli stessi provengono.
Dal momento che vi sono sempre delle variazioni nella lista dei Comuni di residenza dei frontalieri, le autorità dei Grigioni redigono una nuova lista ogni anno, andando così a verificare di volta in volta la relativa distanza di ogni Comune al confine svizzero.
Lavoratori frontalieri: esenzione dall’obbligo della dichiarazione in Italia
In merito alla distanza dal Comune di residenza del lavoratore frontaliere ad uno dei Cantoni svizzeri di confine, è importante sottolineare che tale distanza non è più determinante per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di dichiarazione in Italia.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate italiana ha precisato nel 2017 che del provvedimento di esenzione possono beneficiare tutti i frontalieri residenti in zone di confine, senza la necessità di operare distinzioni se il luogo di lavoro è localizzato nel Canton Ticino, Canton Grigioni o Canton Vallese.
Posso lavorare nei Grigioni se risiedo a 20 chilometri dal Canton Ticino
Un cittadino italiano che risiede in un Comune estero localizzato entro 20 chilometri dal Canton Ticino, potrà lavorare come lavoratore frontaliere anche nel Cantone dei Grigioni e negli altri Cantoni della Confederazione.
E’ bene a tal proposito fare riferimento alla definizione di lavoratore frontaliere riportata dall’Agenzia delle Entrate italiana, in riferimento alla Risoluzione n. 38/E/2017:
siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente, ma non è necessario che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza
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