Frontalieri e telelavoro: arriva la circolare «inutile» dell’Agenzia delle Entrate

Chiara De Carli

22/08/2023

26/08/2023 - 12:06

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In assenza di una legge ad hoc, il frontaliere che lavora dall’Italia per un datore di lavoro estero rimane assoggettato nello Stato di residenza.

Frontalieri e telelavoro: arriva la circolare «inutile» dell'Agenzia delle Entrate

Frontalieri e telelavoro, la confusione continua. A nulla è valsa la circolare diffusa qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate italiana che, complice il titolo “Profili fiscali del lavoro da remoto e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri. Novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n.83”, sembrava potesse chiarire il pasticcio ufficializzato a inizio mese. L’ultimo emendamento approvato dal Senato italiano, in merito allo smartworking dei frontalieri, decreta infatti che solamente coloro che “alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in telelavoro” possono lavorare dal loro domicilio italiano per il proprio datore di lavoro svizzero fino al 31 dicembre 2023. L’ennesimo accordo transitorio che non ha calmato le acque sul fronte delle associazioni di categoria e dei sindacati ticinesi e di oltre confine, anzi le ha agitate ulteriormente.

Frontalieri e telelavoro, un matrimonio che non sa da fare

Leggendo attentamente quanto riportato nel documento diffuso dall’ente tributario italiano, si può notare che in primo luogo non analizza il trattamento fiscale dei frontalieri che operano in telelavoro, al contrario di quanto prospettato dal titolo. Le due tematiche, frontalieri e smarworking, vengono infatti trattate in due sezioni diverse.

Assoggettamento in Italia

Emerge poi quanto ripetuto più volte nei corsi di questi mesi: in assenza di una norma ad hoc, come il tanto atteso accordo definitivo sul telelavoro tra Italia e Svizzera, significa che telelavorare da casa può comportare un assoggettamento delle imposte in Italia. Ciò vale, anche per la stabile organizzazione.
Ancora una volta, dunque, l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco che la presenza fisica è necessaria per la ripartizione della potestà impositiiva.
“In applicazione delle disposizioni convenzionali, quindi, un soggetto non residente che svolge la sua attività di lavoro dipendente in Italia è assoggettato a imposizione nel nostro Paese in relazione ai redditi imputabili all’attività prestata nel territorio dello Stato. Tale conclusione non è inficiata dalle modalità di svolgimento della prestazione”, si legge nella nota.

Le norme delle zone di frontiera

Nella seconda parte, viene poi affrontato la tematica dei frontalieri. Si parte dalla sua definizione: “il lavoratore frontaliere viene inquadrato come quel lavoratore, sia dipendente che autonomo, che svolge la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede e che ritorna nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana”. Inquadramento che “non è tuttavia automaticamente estensibile al settore tributario, per il quale la disciplina del lavoratore frontaliere, tanto ai fini definitori, quanto ai fini della regolamentazione della tassazione, deve essere ricercata nelle legislazioni nazionali e nelle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni e/o accordi stipulati tra gli Stati di volta in volta interessati”.
Nel documento non si parla solamente di Italia e Svizzera, ma viene fatto il punto della situazione su tutti gli accordi sottoscritti con tutti i Paesi confinanti come Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano, Principato di Monaco.

Mancano delle certezze

Insomma, per avere certezze sulla tassazione del telelavoro, a frontalieri e imprese svizzere toccherà ancora aspettare.

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