Riforma AVS 21, le nuove misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2024

Chiara De Carli

30/08/2023

30/08/2023 - 11:27

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Il Consiglio federale conferma l’entrate in vigore con il nuovo anno.

Riforma AVS 21, le nuove misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2024

L’attuazione della riforma AVS 21, votata il 25 settembre 2022 dalla popolazione svizzera, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Lo ha confermato oggi il Consiglio federale a seguito della sua seduta con un comunicato stampa.
La stabilizzazione dell’AVS (AVS 21, accettata dai cittadini svizzeri circa un anno fa, prevede una modifica della LAVS e un decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Lo scorso 9 dicembre 2022 il Consiglio federale aveva fissato la data di entrata in vigore della riforma, come pure dell’ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, al 1° gennaio 2024.

Precisazioni sulle misure compensative

Il Consiglio federale fornisce ulteriormente delle precisazioni sulle misure compensative. Scrive infatti che per le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) previste nella legge sono precisate nell’OAVS.
In particolare, il supplemento di rendita verrà determinato al raggiungimento dell’età di riferimento sulla base del reddito annuo medio conseguito fino ad allora. Si tratta di un importo fisso, che verrà quindi versato in misura invariata per tutta la vita.
In caso di durata di contribuzione incompleta, gli importi del supplemento di rendita verranno graduati in base agli anni di contribuzione. Come nel caso della rendita di vecchiaia, anche l’importo del supplemento di rendita dipenderà quindi dal lasso di tempo durante il quale l’assicurata avrà versato contributi.
Per le donne della generazione di transizione che anticiperanno la riscossione della rendita, le aliquote di riduzione saranno graduate in funzione di tre fasce di reddito. L’OAVS disciplinerà in particolare l’ammontare delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione su base mensile della rendita da parte di queste donne.
Precisazioni relative alla riscossione flessibile della rendita
Sono necessarie precisazioni sia nell’OAVS che in numerosi altri atti normativi anche in merito al pensionamento flessibile, in particolare riguardo alle modalità in caso di modifica della percentuale della rendita riscossa.

Poiché in futuro l’anticipazione sarà possibile su base mensile, nell’ordinanza saranno indicate le aliquote di riduzione mensili, il cui ammontare rimarrà invariato. Secondo quanto prescritto dal legislatore, le aliquote di riduzione verranno adeguate alla speranza di vita (in aumento) soltanto dal 2027.

Rinvio riscossione prestazione di vecchiaia

In futuro, il rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia nel 2° pilastro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento sarà ammesso soltanto fintantoché si continuerà a esercitare un’attività lucrativa. Questo vale per analogia anche per il rinvio della riscossione della prestazione di libero passaggio, un tema risultato controverso nella procedura di consultazione. Il Consiglio federale ha deciso di prevedere un periodo transitorio di cinque anni durante il quale il pagamento delle prestazioni di vecchiaia potrà essere rinviato anche in caso di mancata prosecuzione di un’attività lucrativa.

Lavorare oltre l’età di riferimento

In futuro chi lavorerà oltre l’età di riferimento potrà rinunciare all’applicazione della franchigia e chiedere il versamento dei contributi sulla totalità del reddito da lavoro. A tal fine, i salariati dovranno comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla franchigia al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. La scelta di farsi dedurre i contributi sull’intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario al più tardi al versamento del primo salario di quell’anno. I lavoratori indipendenti che vorranno rinunciare all’applicazione della franchigia dovranno comunicarlo alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione corrente. Anche questa scelta verrà adottata automaticamente nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre dell’anno in questione, la sua volontà di farsi applicare la franchigia.

Compensare lacune contributive e assicurative

I contributi sul reddito da lavoro versati all’AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere impiegati per colmare eventuali lacune contributive e assicurative. Questi contributi potranno inoltre servire a migliorare il reddito annuo medio determinante, il che può determinare un aumento della rendita. Gli assicurati che vorranno beneficiare di queste misure potranno chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita. Verranno considerati i contributi versati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

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