Dal 1° luglio 2023 coloro che lavorano da remoto per una percentuale tra il 25 e il 49,9% possono avvalersi dell’assicurazione sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro.
La Svizzera, insieme ad alcuni Stati dell’Unione Europea e dell’AELS, firmerà un accordo multilaterale per facilitare il telelavoro tra differenti Paesi, dal punto di vista delle assicurazioni sociali.
L’intesa consente alle persone che lavorano in uno Stato dove ha sede il proprio datore di lavoro di svolgere fino al 50% di telelavoro transfrontaliero (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dal loro Paese di residenza, avvalendosi dell’uso dei mezzi informatici, e lasciando la competenza per le assicurazioni sociale nello Stato della sede del datore di lavoro. La deroga riguarda solo situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell’accordo.
Nuovo accordo in vigore da luglio 2023
A causa delle restrizioni legate alla pandemia, l’applicazione flessibile delle norme europee sull’assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Ue (ALC) e della Convenzione AELS è stata applicata fino al 30 giugno 2022. Scadenza poi prorogata per una fase transitoria fino al 30 giugno 2023.
Si ricorda quindi che sino a fine giugno, un lavoratore frontaliero che lavora da casa rimane soggetto alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza (UE/AELS).
All’appello mancano Francia e Italia
Fino ad oggi, oltre alla Svizzera hanno dichiarato di voler firmare l’accordo Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, così come Liechtenstein e Norvegia. L’elenco sarà aggiornato mano a mano che i diversi Paesi decideranno e non è ancora chiaro se Francia e Italia vi aderiranno.
Applicabile solo per telelavoro
L’accordo multilaterale riguarda le persone a cui si applica l’ALC rispettivamente la Convenzione AELS. Non è applicabile a persone che svolgono anche un’attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza firmatario dell’accordo, quindi in caso - ad esempio - di visita ai clienti, attività accessoria indipendente.
Tanto meno a persone che svolgono un’attività nell’Ue rispettivamente nell’AELS al di fuori del loro Stato di residenza firmatario dell’accordo e della Svizzera. E ancora a persone che, oltre al datore di lavoro svizzero, lavorano per un altro datore di lavoro situato nell’Ue rispettivamente nell’AELS;
lavoratori indipendenti.
Impatto con la Germania, l’Austria e il Liechtenstein
Dal prossimo 1° luglio, i lavoratori frontalieri impiegati da un datore di lavoro svizzero (o da più datori di lavoro svizzeri) che telelavorano fino al 50% (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dalla Germania, dall’Austria o dal Liechtenstein possono rimanere assicurati in Svizzera.
I frontalieri che vivono e telelavorano per meno del 50% in Svizzera per un datore di lavoro (o più datori di lavoro) con sede in Germania, Austria o Liechtenstein, possono rimanere soggetti all’assicurazione sociale della sede del datore di lavoro.
Informazioni pratiche
Affinché l’accordo si applichi ai loro dipendenti, i datori di lavoro svizzeri devono richiedere un certificato A1 (validità massima di 3 anni, rinnovabile) alla loro cassa di compensazione AVS utilizzando la piattaforma ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland) che è in fase di aggiornamento inoltre per automatizzare il più possibile i processi e il rilascio del certificato A1.
In linea di massima, la piattaforma ALPS dovrebbe essere già adattata entro il 1° luglio 2023, ma non è necessario presentare immediatamente la domanda, poiché il certificato A1 potrà coprire retroattivamente il periodo che inizia il 1° luglio 2023 per tutte le domande presentate fino alla fine di giugno 2024.
Telelavoro inferiore al 25%, nessuna modificata
L’accordo si applica al telelavoro transfrontaliero tra il 25% e il 49,9% del tempo di lavoro. Le regole e le procedure ordinarie continuano ad applicarsi al telelavoro transfrontaliero al di sotto del 25%, anche se viene svolto in uno Stato firmatario dell’accordo.
In caso di telelavoro svolto sul territorio di uno Stato che non ha firmato l’accordo multilaterale di deroga, o per un datore di lavoro con sede in uno Stato che non ha aderito all’accordo, le regole e le procedure ordinarie applicabili prima della pandemia sono nuovamente applicabili a partire dal 1° luglio 2023 per la richiesta del certificato A1 (l’assoggettamento è determinato dall’istituzione competente dello Stato di residenza): il telelavoro transfrontaliero fino al 25% (al massimo 24,9%) è possibile senza alcun impatto sulle assicurazioni sociali.
Telelavoro temporaneo a tempo pieno in uno Stato Ue
Gli Stati che applicano le regole europee di coordinamento hanno concordato di interpretare le disposizioni sul distacco in modo tale che il distacco ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sia possibile anche in caso di telelavoro temporaneo e puntuale a tempo pieno (100% del tempo di lavoro). Pertanto, un datore di lavoro svizzero può distaccare un dipendente per telelavorare in uno Stato dell’UE rispettivamente dell’AELS, indipendentemente da chi ha avviato il telelavoro transfrontaliero, nella misura in cui sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. È inoltre irrilevante che il telelavoro transfrontaliero temporaneo sia motivato da ragioni professionali o private.
Se le condizioni del distacco sono soddisfatte e il telelavoro transfrontaliero non supera la durata massima di 24 mesi, il distacco è possibile, ad esempio, nelle seguenti situazioni:
- cura di parenti all’estero;
- motivi medici;
- chiusura degli uffici per ristrutturazione;
- telelavoro da una località di vacanza.
Le richieste di certificato A1 devono essere presentate dal datore di lavoro svizzero alla cassa di compensazione AVS competente, che le esamina secondo la procedura abituale prevista per i distacchi.
Non sono ammesse proroghe oltre i 24 mesi di distacco in caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo.
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