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trust

La Convenzione dell’Aja all’articolo 2, ha stabilito che il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale, di cui si avvale il disponente (settlor), che trasferisce un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro, denominato trustee. Il trust ha in sé molteplici vantaggi. Ad esempio, i beni del trust costituiscono un patrimonio separato, con la conseguenza che non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor né da quelli del beneficiario,

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